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Le Ordinanze Regionali n. 537 e 539 del 30 aprile e 3 maggio 2020, firmate dal Presidente Attilio Fontana, stabiliscono  alcune specifiche indicazioni valide per la Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile.
Nell’Ordinanza sono confermate: l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine, o indumenti utili a coprire naso e bocca e alcune disposizioni per i mercati all’aperto, per il commercio al dettaglio e per altre attività economiche.

pdf CoronaVirus - Ordinanza Regionale num.537 del 30-04-2020 (112 KB)

pdf CoronaVirus - Ordinanza Regionale num.539 del 3-5-2020 (110 KB)

 

Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 30 aprile anche l'Ordinanza Regionale n. 538 per la regolamentazione del trasporto pubblico locale - con validità dal 4 maggio al 31 agosto per:

  • regolare il distanziamento e introdurre l'obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate; 
  • minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi;
  • ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza “pre-emergenza” sull’intero territorio regionale.

Disposizioni valide in Lombardia dal 4 al 17 maggio:

Mascherine
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione.  La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.

Commercio al dettaglio
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.  Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio.  Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

Mercati 
I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.
Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.

Altre attività economiche
È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone.
I concessionari di slot machines devono bloccarle.  Gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.

pdf CoronaVirus - Ordinanza Regionale num.538 del 30-04-2020 (1.86 MB)

 

 

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