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Illustre PRESIDENTE,
Onorevoli Ministri,
Pregiatissimi Uffici,


con la presente i Sindaci Roberto Scalabrin, Roberto Zucca, Alberto Bonandin, Vittore Ghiroldi e Loredana Longo per l’autorità riconosciuta, interrogano le Signorie Vostre e gli uffici Nazionali chiedendo di esprimere in via ufficiale e super partes, ognuno per la propria competenza , parere tecnico e legale rispetto al progetto oggetto di questa lettera ed ai quesiti specifici sotto riportati.

Premesso che esistono, a nostro avviso, importanti criteri ostativi, specificatamente in riferimento al luogo richiesto per l’ubicazione del progetto “Discarica Amianto” (più grande d’Italia) da parte del privato “Acta”.

Premesso, altresì, che i criteri ostativi si riferiscono anche a concessioni di “deroghe” per consentire la costruzione dell’impianto (Discarica) in un contesto non solo già ampiamente provato dall’inquinamento, ma anche nelle immediate vicinanze di aziende a rischio di “incidente rilevante” e che queste deroghe non hanno generato nessun piano congiunto e condiviso tra tutte le imprese del comparto industriale a rischio. Infatti non ci risulta che esista un piano di evacuazione coordinato e congiunto avallato dai Vigili del fuoco e dalla Protezione Civile che garantisca efficacemente l’incolumità di lavoratori e cittadini in caso di incidente rilevante in uno dei molti impianti pericolosi presenti.

Considerato che collocare “in deroga” una discarica monodedicata di “Cemento Amianto” con una sopraelevazione di 6,8 mt dal piano campagna in un “appezzamento” di terreno dove risultano a ogni lato pericoli significativi (a 50 mt Deposito dei carburanti della Raffineria Eni Sannazzaro de’ Burgondi PV, a 10 mt Gasdotto ENI, a 30 mt Oleodotto ENI, e per ultimo a 10 mt Ossigenodotto AirLiquide, oltre che addirittura all’interno dei confini di discarica linee per il momento aeree di proprietà di TERNA) debba meritare un piano normativo di sicurezza integrato tra tutti gli attori che certifichi ogni aspetto legato alla sicurezza dei cittadini e dei lavoratori di ogni impresa in caso di incidente rilevante e che questo piano debba essere sottoposto all’approvazione sia degli organi preposti al primo soccorso ( Vigili del Fuoco e Protezione Civile) sia agli Organi Nazionali di tutela dei Lavoratori, dell’Ambiente e del Territorio.

Considerato che ci sembra evidente che, vista la vicinanza dell’impianto “Raffineria ENI” (30 mt), debbano essere previsti precisi protocolli e DPI di sicurezza per i lavoratori dell’impianto di raffinazione ineluttabilmente coinvolti in un altro e ulteriore rischio durante la giornata di lavoro, rappresentato dalla possibile respirazione di fibre di amianto. Visto che dalle stesse relazioni tecniche dell’azienda presentatrice A.C.T.A., risulta una dispersione maggiore di fibre in atmosfera nelle zone attigue la discarica (50 e 300 mt) e perciò tale dispersione e relativa esposizione riguarda ed investe anche i lavoratori della Raffineria ENI che devono essere tutelati.

Dato che tra i documenti consegnati dal proponente per l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, vi era un “criterio logistico di sicurezza” che prevedeva il passaggio del trasporto per il conferimento in discarica sulla Provinciale Voghera-Sannazzaro (che collega le uscite dei caselli TO-PC di Voghera e MI-GE di Casei Gerola) attraverso il ponte sul fiume Po della Gerola.

Considerato che il suddetto ponte è stato interdetto al traffico pesante per problemi strutturali per cui i trasporti dovranno prevedere l’attraversamento di decine di paesi, creando una situazione di pericolo per i cittadini sia per il transito dei camion su strade non omologate per il traffico pesante in doppio senso di marcia, sia per una grave esposizione alle fibre di amianto anche in caso di incidente stradale.

Visto che abbiamo riscontrato che l’autorizzazione concessa per “Discarica Monodedicata per Cemento Amianto CER 17.06.05” risulta essere in palese contraddizione con il progetto presentato dalla proponente che dichiara di voler stoccare all’interno dell’ impianto anche i CER (Contaminati da amianto ) 19.07.02* , 13.02.08* ,19.08.10*, 19 08 09, 19.08.02, 19.08.14, 15.01.03, 15.02.02*,19 08 99 , definendo di fatto i presenti codici come “Autoconsumo” ma trasformando, per come dice la legge, l’impianto in discarica di Rifiuti Contenenti amianto PERICOLOSI e rendendo inefficace tutto il progetto costruttivo che doveva presentare ben differenti e più efficienti caratteristiche strutturali di sicurezza.

Dato che è fatto espresso divieto dalla legge di depositare rifiuti che esulino dal CER 17.06.05 in discariche monodedicate che presentino le caratteristiche costruttive di discariche per inerti non pericolosi e che perciò, l’autorizzazione concessa da Regione Lombardia, parrebbe essere irregolare e legalizzerebbe di fatto non solo una violazione delle leggi ma anche e soprattutto un danno ambientale e alla cittadinanza acclarato, vista l’inadeguatezza strutturale dell’impianto allo stoccaggio di rifiuti PERICOLOSI di differente classificazione.

Considerato che dalla lettura del progetto e delle relazioni tecniche, appare evidente che in conformità a ciò che riguarda il trattamento “logistico” e di “stoccaggio” del rifiuto monodedicato CER 17.06.05, esso venga ipotizzato consegnato in bancali con l’apposita protezione e risultano a nostro avviso decise incongruenze tecnico-costruttive nell’area di trattamento dei “pacchi consegnati eventualmente danneggiati “, incongruenze che mettono a repentaglio anche la salute dei lavoratori.

Rilevato che a causa dell’evidente pericolosità dell’istallazione e del contesto, le fidejussioni richieste ad ACTA da Regione Lombardia , potrebbero risultare “esigue” in caso di danno da rischio di incidente rilevante soprattutto in vista di un possibile “effetto domino” generato anche da impianti attigui, che renderebbe vana ed insufficiente la copertura assicurativa per il ripristino ambientale.

Rilevato, altresì, che le suddette fidejussioni risulterebbero certamente inadeguate in caso di danno da esposizione ad amianto di anche un singolo lavoratore o cittadino, dal momento che obbligano l’azienda a rispondere per i danni nei 20 anni successivi all’apertura mentre è noto a tutti che il periodo di latenza delle malattie correlate all’amianto è di media superiore ai 20 anni; in questo caso l’Azienda verrebbe liberata da ogni impegno prima del manifestarsi della malattia lasciando i cittadini e i lavoratori senza tutela in caso di danno alla salute.

Considerato che il nulla-osta dei Vigili del Fuoco all’insediamento si inserisce nella valutazione di un contesto non completo, in quando considera solo il rapporto Raffineria/Discarica, non esaminando il rapporto di rischio Oleodotto/Discarica (comprensivo anche della valutazione degli effetti di una “semplice” perdita di materiale a seguito di foratura e conseguente contaminazione dell’area destinata a discarica), Ossigenodotto/Discarica, Gasdotto/Discarica, linea di alta tensione/Discarica, tutti in deroga anche alle più minime ed elementari distanze di sicurezza.

Visto che, allo stato dei fatti, sembrerebbe che la discarica sia stata proposta dal privato al consorzio dei comuni del circondario (C.L.I.R.) forse con la promessa di stoccare il solo amianto della zona, ma che attualmente essa risulti essere la più grande discarica d’Italia.

Considerato che a seguito del terremoto di “Amatrice” e delle successive ordinanze del Consiglio dei Ministri e della Protezione Civile, i rifiuti contenenti amianto generati dal sisma saranno tutti classificati con CER 17.06.05 e pertanto potranno essere smaltiti in discariche di inerti non pericolosi, al di fuori dei protocolli di stoccaggio e di sicurezza dichiarati dagli stessi impianti. Questi impianti non sono in grado di poter stoccare, come in questo caso, null’altro rispetto a bancali di lastre di Cemento Amianto e ciò metterebbe in reale pericolo non solo la salute di lavoratori, ma anche i cittadini e i territori circostanti.

Rilevato che in data 1 Dicembre 2016 e 5 Febbraio 2017 si sono succeduti due gravi incidenti nella Raffineria ENI, attigua all’area della discarica, che hanno dimostrato l’insicurezza e la pericolosità della zona, confermando quanto già detto dalla stessa Regione Lombardia che in alcuni suoi documenti di valutazione di rischio determinava il divieto di valutazione di nuovi insediamenti a rischio “singolo” senza la necessaria valutazione del rischio collettivo, vista l’alta esposizione di “rischio” della zona.

Dato che gli ultimi accadimenti hanno evidenziato come l’ubicazione della discarica, concessa in deroga, sia pericolosa in caso di incidente rilevante per ENI (dimostrato e dimostrabile) esponendo tutta la popolazione ad un fattore di rischio incontrollato cagionato da un ipotetico effetto domino.

Considerando che, con D.G. n°5943 del 26/04/2018, Regione Lombardia concede alla società ACTA proroga del termine di ultimazione dei lavori relativi alla discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto di 9 mesi anche in considerazione del fatto che a causa degli incidenti della vicina Raffineria ENI vi sono stati impedimenti e rallentamenti sui lavori (ipotesi considerata non significativa dall’ente competente durante l’iter nonostante le osservazioni prodotte dai comuni in sede di VIA e AIA).

In sostanza, durante tutte le fasi del procedimento, Regione Lombardia non ha ritenuto credibili interferenze da parte degli impianti RIR (tra cui la Raffineria) con i lavori della discarica. Ma proprio seguito di un incidente accaduto presso il vicino polo petrolchimico, la stessa Regione ha concesso una proroga all’ultimazione dei lavori in evidente contraddizione con l’atteggiamento tenuto durante la valutazione del progetto.

Tutto ciò premesso, con la presente chiediamo parere tecnico e rassicurazione formale dalla Signoria Vostra riguardo :

 

  • Bontà tecnica del progetto nel rispetto di tutte le norme, le procedure e le leggi vigenti in materia;
  • Qualifica del progetto della struttura e degli equipaggiamenti utilizzati per la costruzione;
  • Ubicazione secondo norma (Sismica, Inondazioni, Geologica, Vicinanza a centri urbani, a strade a ferrovie);
  • Tutela ambiente di Lavoro;
  • Tutela salute dei Lavoratori;
  • Tutela ambiente circostante;
  • Tutela della salute delle popolazioni residenti nelle aree circostanti.

 

In tutte le fasi di :

  • Regolarità normativa e bontà della fattezza dell’ insediamento rispetto alle leggi sulle discariche (Ubicazione e Progetto)
  • Regolarità rispetto alla legge e alle indicazione degli uffici competenti , di tutte le fasi e le procedure dichiarate per il lavoro ordinario che impegnino lavoratori e che ne tutelino la salute e la sicurezza
  • Regolarità rispetto alla legge e alle indicazione degli uffici competenti di tutte le fasi e le procedure dichiarate in caso di emergenza. ( Azioni poste in atto in caso di eventi straordinari quali incendi o incidenti imprevisti che garantiscano la tutela dei lavoratori, tutela dell’ Ambiente e delle popolazioni residenti nelle aree circostanti)
  • Analisi e parere di regolarità tecnico legislativa, dei Piani di gestione e dei piani operativi di sicurezza rispetto ai rischi di impianto proposti dal privato. Adeguatezza dei sistemi di protezione collettiva e dei sistemi di protezione individuale dichiarati che garantiscano l’ adeguata protezione ai lavoratori , dell’ ambiente circostante e delle popolazioni sia durante la normale attività di impianto che durante ogni fase straordinaria , compreso il piano trasporti e la logistica,le aree di decontaminazione interne e riservate al personale, le aree di rispetto e i sistemi di decontaminazione a tutela dell’ambiente circostante utilizzati in luogo aperto, i luoghi di potenziale entrata in contatto con materiale non imballato o con imballaggi difettosi, i sistemi impattanti per abbassamento delle polveri sia in caso di lavoro ordinario che straordinario nonché ogni sistema e protocollo di protezione collettiva e individuale.
  • Regolarità di quanto dichiarato in progetto rispetto alla autorizzazione concessa da Regione Lombardia
  • Adeguatezza della Fidejussione (tempo di vincolo ed ammontare) e specificazione della natura (Bancaria e a prima richiesta)
  • Accertamento di nessun conflitto di interessi che possa condizionare o avere condizionato la limpidezza e regolarità di ogni garanzia per la tutela della salute dei cittadini e del territorio
  • Ammissibilità o divieto eventuale dei rifiuti generati dal terremoto in discarica di questo tipo
  • Regolarità viabilistica con accertamento di conformità al codice della strada per l’ospitalità di traffico pesante in doppio senso di circolazione e conformità ai protocolli di sicurezza correlati al codice stesso per tutte le strade percorse dal nuovo traffico pesante, per i percorsi alternativi dalle uscite autostradali alla porta della nuova discarica.

 

Certi della Vostra collaborazione e sicuri che ogni Ministero, tramite il coinvolgimento degli uffici preposti, formulerà parere tecnico esaustivo “super partes” al fine di dirimere ogni dubbio non chiarito nè dall’azienda privata, nè tantomeno in sede di conferenza dei servizi.

Vi invitiamo, pertanto, a scaricare tutto il materiale presentato da A.C.T.A., disponibile sul portale S.I.L.V.I.A. ( Sistema Informativo Lombardo di regione Lombardia), oggetto di interrogativi e veti profondi, per cui è necessario il Vostro obiettivo e competente aiuto e di rassicurarci rispetto all’evidente fatto che le deroghe concesse siano ampiamente giustificate tecnicamente, con una chiara presa di responsabilità di ogni ente che tutto sia a norma di legge e che non vi sia nulla da eccepire, chiedendo di considerare eventualmente la possibilità di collocare la discarica in un luogo più idoneo.

Chiediamo inoltre alla politica di supportare questa nostra richiesta con l’opportunità di formulare interrogazioni parlamentari ed eventualmente mettere in atto qualsiasi azione necessaria per l’accertamento della regolarità di ogni azione in merito alla discarica ed alla sua autorizzazione.

Rammentiamo LA SOMMA URGENZA NELL’ACCERTARE OGNI COSA, perché allo stato attuale nonostante si siano verificati anche incidenti rilevanti e siano stati depositati due ricorsi al TAR, il tribunale non ha concesso la sospensiva dei lavori che sono già in atto.

Restando in attesa di Vostro riscontro porgiamo distinti Saluti

Il Sindaco di Ferrera Erbognone (Roberto SCALABRIN)
Il Sindaco di Sannazzaro d.B. (Roberto ZUCCA)
Il Sindaco di Scaldasole (Alberto BONANDIN)
Il Sindaco di Mezzana Bigli (Vittore GHIROLDI)
Il Sindaco di Galliavola (Loredana LONGO)

 amianto 1

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