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Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 16 ottobre una nuova ordinanza in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre fino al 6 novembre 2020.
 
 

L’Ordinanza prevede in particolare:

Misure anti-movida

  • Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;
  • è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
  • chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);
  • è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
  • è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI

Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

DIDATTICA A DISTANZA

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio.

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.

Accesso alle RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.

Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento). In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

All’ingresso delle scuole dell’infanzia, così come nelle sedi dei servizi educativi, è fortemente raccomandata la misurazione della temperatura nei confronti dei bambini e dei genitori/adulti che li accompagnano. Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore ai 37.5 °C al bambino o ai suoi accompagnatori, l’accesso non sarà consentito.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Sono confermate le disposizioni delle ordinanze:

· 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;

· Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto, compatibilmente con quanto previsto dalla presente Ordinanza;

· Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.

E’ revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020;

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.

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